Il Consiglio Federale
A tutela e supporto delle ASD/SSD; DELIBERA
1) Che gli Enti Affiliati e gli Enti Autorizzati/Scuole federali potranno organizzare on-line, nell'ambito dell'attività sportiva, esclusivamente:
a. Tornei Locali sulla piattaforma RealBridge, con le caratteristiche già comunicate con circ. uff. 71/2020 e 81/2020 (riservati ai tesserati FIGB, Arbitri federali salvo Resp. di gara in ambiti consentiti e rispetto del relativo specifico Regolamento di gioco deliberato dal C.F.);
b. attività di allenamento (duplicati o piccoli tornei) su qualunque piattaforma, ove non siano presenti quote di iscrizione (ad eccezione dell'eventuale costo della piattaforma stessa) e premi;
c. altra attività autorizzata, su specifica richiesta, dalla FIGB. Nessuna altra attività sportiva o di gioco ludico potrà essere organizzata on-line da Associati, Affiliati e Tesserati alla FIGB.
2) che i Tesserati alla FIGB potranno partecipare esclusivamente alla seguente attività on-line:
a. attività ai punti a) e b) del precedente comma 1;
b. gare ufficiali organizzate dalla European Bridge League, dalla World Bridge Federation, dalle Federazioni ad esse affiliate e dalla FIGB;
c. altra attività a cui vengano specificamente autorizzati dalla FIGB